Ordinanza n. 439 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.439

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1989 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Longo Eliana, ordinanza iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti l'atto di costituzione di Longo Eliana, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 in sede di riesame del provvedimento di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Eliana Longo, provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica del luogo ai sensi dell'art. 224-bis del codice di procedura penale del 1930, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, questione di legittimità del detto art. 224-bis, come interpretato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione (e, cioè, nel senso di ritenere non perentorio il termine di quarantotto ore dall'esecuzione, posto al pubblico ministero per convalidare con decreto motivato il sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria), deducendone che <ove il Tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 224-bis c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per omessa convalida ... e disporre l'immediata restituzione all'imputata di quanto appreso dalla P.G. all'esito della perquisizione domiciliare>;

che con ordinanza n. 551 del 1989 questa Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, <considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), si direbbero immediatamente applicabili al procedimento a quo, non operando nei suoi confronti il regime di ultrattività delle disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo>;

che con ordinanza del 28 dicembre 1989 il Tribunale di Vicenza, maggiormente puntualizzando gli estremi del caso di specie, ha riproposto la questione di legittimità costituzionale, in quanto <nel procedimento penale contro la Longo, in corso alla data di entrata in vigore del codice, si è verificata la condizione di ultrattività delle disposizioni del codice abrogato prevista dall'art. 242 co. 1o, lett. a), disp. trans., perchè la Longo, al la data di entrata i n vigore del nuovo codice, era già stata interrogata (il 5 e il 7 aprile 1989) dal P.M., che le aveva compiutamente contestato i fatti oggetto dell'imputazione, così soddisfando, contestualmente, sia la condizione del compimento di 6un atto di istruzione del quale è previsto il deposito", sia la condizione della contestazione del fatto all'imputato>;

che il Tribunale di Vicenza, ritenuta la persistente rilevanza della questione, si è limitato a richiamare per relationem la motivazione adottata nel precedente provvedimento di rimessione, da intendersi integralmente riprodotta nella nuova ordinanza;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in quanto il giudice a quo, <pur dando atto di un indirizzo giurisprudenziale 6assolutamente prevalente">, ma con ciò stesso riconoscendo l'esistenza, oltre che la possibilità, di una diversa interpretazione, non precisa se intende seguire quell'indirizzo prevalente oppure discostarsene, per cui <più che sottoporre alla Corte una questione di legittimità di una norma, ha sottoposto alla medesima un problema di compatibilità con le norme costituzionali indicate di una interpretazione che esso non ha precisato di voler seguire>.

Considerato che l'ordinanza di rimessione dà atto dell'avvenuto proscioglimento dell'imputata Eliana Longo con la formula <perchè il fatto non sussiste> da parte del Giudice istruttore di Vicenza in data 3 novembre 1989 e che avverso tale pronuncia non risulta essere stata proposta impugnazione;

che, pertanto, in forza del proscioglimento finale, il sequestro dovrebbe aver perduto efficacia ope legis, con conseguente sopravvenuta irrilevanza della questione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 aprile 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10/10/90.